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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

I termini previsti dall' articolo 1, dal secondo comma dell' articolo 2 e dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222 , nonche' il termine previsto dall' articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.