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Legge 13 maggio 1966, n. 303 · Legge 13 maggio 1966, n. 303 — Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Legge 13 maggio 1966, n. 303 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Gli uffici dell'Azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale e' attribuito il coefficiente di stipendio 900. Egli sovraintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne e' il responsabile. In particolare il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti; di cui al successivo art. 10, ed assolve per delega del Consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere c) ed h) dell'articolo precedente.