Legge 13 maggio 1966, n. 303 Art. 7
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) delibera lo statuto dell'Azienda e le sue eventuali modificazioni; b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Azienda; c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'Azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale; ((d) delibera il bilancio preventivo di funzionamento dell'azienda e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;)) e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalita' dell'Azienda; f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplina tipo; g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulla relativa resa dei conti; f) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'Azienda; i) delibera sulle transazioni e sulla opportunita' di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi; l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Azienda. ((m) delibera i programmi previsionali semestrali di cassa)) .