Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 101
Il contributo dello Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall' articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 100.000.000.