Legge 23 aprile 1966, n. 218 Art. 100
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per Fanno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per Fanno finanziario 1966, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).