Legge 29 novembre 1965, n. 1330 Art. 9
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.