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Legge 29 novembre 1965, n. 1330 · Legge 29 novembre 1965, n. 1330 — Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere

Legge 29 novembre 1965, n. 1330 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000.