Legge 29 novembre 1965, n. 1330 Art. 7
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' secondo le rispettive competenze.
La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' secondo le rispettive competenze.