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Legge 29 novembre 1965, n. 1330 · Legge 29 novembre 1965, n. 1330 — Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere

Legge 29 novembre 1965, n. 1330 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere. Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare e' vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.