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Legge 21 luglio 1965, n. 903 · Legge 21 luglio 1965, n. 903 — Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 34

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.