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Legge 21 luglio 1965, n. 903 · Legge 21 luglio 1965, n. 903 — Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Legge 21 luglio 1965, n. 903 Art. 33

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , e' sostituito dal seguente: "I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione: 1) al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno: 2.310 contributi giornalieri per gli uomini; 1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani; 2) a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani; b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani".