Legge 14 luglio 1965, n. 938 Art. 8
Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.
Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.