Legge 14 luglio 1965, n. 938 Art. 7
Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
Verweist auf
- Legge 14 luglio 1965, n. 938 Art. 176