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Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 6Comitato di vigilanza

In KraftAmtlicher Text

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte: a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede; b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo; c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile; d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro; e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi; f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo; g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo. I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale. In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti. I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.