Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 5Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria
TITOLO I ORDINAMENTO, SCOPI, ORGANIZZAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA. Capo I IL FONDO E GLI ISCRITTI
Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata "Cassa nazionale della gente dell'aria" alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprieta' del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati. Capo II.