Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 53Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali
Capo III ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ASSICURAZIONB OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.
Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell' articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , nonche' i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.