Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 52Applicabilita' delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
Capo III ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ASSICURAZIONB OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.
Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.