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Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 52Applicabilita' delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

Capo III ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ASSICURAZIONB OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.

In KraftAmtlicher Text

Per cio' che non e' previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonche' In materia di sanzioni penali.