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Legge 13 luglio 1965, n. 859 · Legge 13 luglio 1965, n. 859 — Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 43Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari

Capo II LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

La pensione di anzianita' e di invalidita' agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di anzianita' per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di eta' e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purche' la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui e' maturato il relativo diritto. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda. Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.