Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 42Prestazioni agli iscritti volontari
Capo II LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE PRESTAZIONI
Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto: a) alla pensione di anzianita', di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22; b) alla pensione di invalidita', purche' ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.