Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 19Elenchi di contribuzione
TITOLO II IL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA Capo I I CONTRIBUTI
Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente articolo 4 e' obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente. Entro il 30 giugno dello stesso anno le aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonche', in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.