Legge 13 luglio 1965, n. 859 Art. 18Responsabilita' solidale per il versamento dei contributi
TITOLO II IL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA Capo I I CONTRIBUTI
In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonche' delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.