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Legge 13 luglio 1965, n. 845 · Legge 13 luglio 1965, n. 845 — Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 13 luglio 1965, n. 845 Art. 9

TITOLO I Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460

In KraftAmtlicher Text

Dopo l' articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' aggiunto il seguente articolo 94-bis: "All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 -- primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112".