Legge 13 luglio 1965, n. 845 Art. 10
TITOLO I Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460
L' articolo 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente: "Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis. Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria. I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita'".