Legge 23 aprile 1965, n. 458 Art. 4
L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi: 1) redditi derivanti dal proprio patrimonio o dalle proprie attivita'; 2) quote sociali; 3) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di Enti pubblici.