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Legge 23 aprile 1965, n. 458 · Legge 23 aprile 1965, n. 458 — Attribuzione di personalita' giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili

Legge 23 aprile 1965, n. 458 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause, di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi ed i sordomuti.