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Legge 21 aprile 1965, n. 449 · Legge 21 aprile 1965, n. 449 — Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi

Legge 21 aprile 1965, n. 449 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonche' alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto. Il riconoscimento di cui al precedente comma e' determinato per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo, comma.