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Legge 21 aprile 1965, n. 449 · Legge 21 aprile 1965, n. 449 — Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi

Legge 21 aprile 1965, n. 449 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.