Legge 15 febbraio 1965, n. 53 Art. 4
L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spose di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1966.