Legge 15 febbraio 1965, n. 53 Art. 3
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 , provvedera' a determinare per ogni Ente: a) i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e, di intesa con il Ministero del tesoro, le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui; b) la quota del contributo di cui al precedente articolo 2.