Legge 5 dicembre 1964, n. 1268 Art. 8
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con le modalita' e nei termini previsti nell'art. 1, nuove norme per la semplificazione dei procedimenti concernenti la attribuzione, le variazioni e il pagamento degli stipendi, paghe, retribuzioni e altri assegni spettanti al personale statale.