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Legge 5 dicembre 1964, n. 1268 · Legge 5 dicembre 1964, n. 1268 — Delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, e norme per la integrazione della 13° mensilita' per gli anni 1964 e 1965

Legge 5 dicembre 1964, n. 1268 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le pensioni straordinarie concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, di importo inferiore a lire 780.000 annue lorde, sono elevate al predetto importo a decorrere dal 10 gennaio 1965. Nel caso di godimento di piu' pensioni straordinarie da parte di uno stesso titolare, si tiene conto dell'importo complessivo di tali pensioni ai fini del raggiungimento del predetto importo di lire 780.000 annue lorde. Le pensioni straordinarie di cui ai precedenti commi sono cumulabili con gli altri assegni eventualmente spettanti agli interessati a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.