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Legge 18 novembre 1964, n. 1265 · Legge 18 novembre 1964, n. 1265 — Istituzione presso l'Universita' di Genova della Facolta' di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura

Legge 18 novembre 1964, n. 1265 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.