Legge 18 novembre 1964, n. 1265 Art. 6
Alla retribuzione dei professori incaricati si provvedera' con le modalita' di cui all' articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. La relativa spesa gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.