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Legge 5 novembre 1964, n. 1176 · Legge 5 novembre 1964, n. 1176 — Attivita' e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.)

Legge 5 novembre 1964, n. 1176 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'E.F.I.M. esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista. Per il conseguimento delle finalita' istituzionali, l'Ente potra' costituire societa' per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle societa' controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative. La cessione delle partecipazioni di proprieta' dell'Ente e', in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all' articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 .