Legge 5 novembre 1964, n. 1176 Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'E.F.I.M., istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38 . La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue: lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64; lire 2,5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965; lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966; lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967; lire 2,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968. Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38 , saranno destinati ad annientare il fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.