Legge 7 ottobre 1964, n. 1057 Art. 3
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1963, n. 96 , e' sostituito dal seguente: "Il soprannumero di cui al comma precedente e riassorbito in cinque anni con inizio dal 1964, in ragione di un quinto per ciascun anno".