Legge 7 ottobre 1964, n. 1057 Art. 2
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso bandito in esecuzione della legge 6 febbraio 1933, n. 96 , risultasse gia' espletato, saranno dichiarati vincitori i capitani che nella graduatoria di merito seguono quelli dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le modalita' ivi indicate fino alla concorrenza del numero di posti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge.