Legge 10 settembre 1964, n. 889 Art. 3
All'onere di lire 144.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.