Legge 10 settembre 1964, n. 889 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli inviati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 5 e 3 dei Protocolli stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli inviati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 5 e 3 dei Protocolli stessi.