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Legge 6 luglio 1964, n. 633 · Legge 6 luglio 1964, n. 633 — Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine

Legge 6 luglio 1964, n. 633 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

Il reddito dei Consorzi non e' assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, per il periodo di dieci anni dalla loro costituzione, nei limiti in cui detto reddito risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio. Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati, concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale e' avvenuta l'utilizzazione. I Consorzi sono esenti da imposta sulle societa'.