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Legge 6 luglio 1964, n. 633 · Legge 6 luglio 1964, n. 633 — Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine

Legge 6 luglio 1964, n. 633 Art. 14

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L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'istituto nazionale assicurazioni e la, Cassa depositi e prestiti sono autorizzati anche in deroga alle, vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere mutui al Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati. Le province di Gorizia e di Udine e i Comuni partecipanti ai Consorzi sono autorizzati a prestare le garanzie dei mutui di cui al precedente comma.