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Legge 9 giugno 1964, n. 405 · Legge 9 giugno 1964, n. 405 — Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il Vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo; sono altresi' a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura. Sono a carico degli allievi le spese per i libri di testo, quelle di carattere personale e quelle che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.