Legge 9 giugno 1964, n. 405 Art. 10
Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno sono stati assenti dal corso per piu' di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso. Se l'assenza e' determinata da infermita' contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni e' elevato a 90 giorni. Agli allievi ufficiali, durante il corso, e' consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.