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Legge 10 aprile 1964, n. 193 · Legge 10 aprile 1964, n. 193 — Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato

Legge 10 aprile 1964, n. 193 Art. 56Commissione speciale di inquadramento

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

All'inquadramento dei personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e 58 provvede una Commissione nominata, entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, e composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un primo referendario del Consiglio di Stato, da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata, e da un impiegato delle carriere del Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.