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Legge 10 aprile 1964, n. 193 · Legge 10 aprile 1964, n. 193 — Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato

Legge 10 aprile 1964, n. 193 Art. 55Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio di Stato sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianita' di qualifica, e di carriera e prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei gia' appartenenti al ruolo ordinario. Gli impiegati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ottengano successivamente il collocamento nei ruoli aggiunti, saranno inquadrati anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei gia' appartenenti al ruolo ordinario. In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera.