Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 42Procedura di inquadramento
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.