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Legge 5 aprile 1964, n. 284 · Legge 5 aprile 1964, n. 284 — Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato

Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 42Procedura di inquadramento

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

All'inquadramento del personale ai sensi degli articoli precedenti provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Avvocato generale dello Stato, sentito il Comitato permanente.