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Legge 5 aprile 1964, n. 284 · Legge 5 aprile 1964, n. 284 — Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato

Legge 5 aprile 1964, n. 284 Art. 41Inquadramento del personale comandato da altre Amministrazioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio da almeno due anni presso l'Avvocatura dello Stato in qualita' di comandato, puo' essere, a domanda, inquadrato nella corrispondente qualifica dei ruoli ordinari dell'Avvocatura dello Stato, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nella qualifica e conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturate nel ruolo di provenienza. Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.