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Legge 4 aprile 1964, n. 171 · Legge 4 aprile 1964, n. 171 — Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 sulla disciplina della vendita delle carni fresche o congelate

Legge 4 aprile 1964, n. 171 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. In caso di recidiva, il contravventore e' cancellato dall'elenco degli importatori di carni. chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Prendendo procedimento penale puo' essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale. In caso di recidiva la licenza di vendita e' revocata.