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Legge 4 aprile 1964, n. 171 · Legge 4 aprile 1964, n. 171 — Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 sulla disciplina della vendita delle carni fresche o congelate

Legge 4 aprile 1964, n. 171 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Coloro che provvedono a importare carne congelata, per consumo interno, da qualsiasi provenienza e con qualsiasi destinazione, devono tenere apposito registro di carico e scarico sul quale devono essere cronologicamente annotati, per le singole operazioni effettuate: 1) i quantitativi di carne importata; 2) il Paese di origine e la ditta fornitrice; 3) la dogana d'ingresso e la data d'importazione; 4) il nome e la sede della ditta acquirente dall'importatore ed il quantitativo della merce acquistata, con indicazione se l'acquisto e' avvenuto in quarti o in porzioni minori; 5) i quantitativi destinati presso lo stesso importatore a lavorazioni industriali con indicazione delle localita' di lavorazione. Il Ministro per l'industria e per il commercio provvedera' ad emanare le norme regolamentari e ad approvare i moduli del registro di cui al comma precedente.