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Legge 4 aprile 1964, n. 171 · Legge 4 aprile 1964, n. 171 — Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 sulla disciplina della vendita delle carni fresche o congelate

Legge 4 aprile 1964, n. 171 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

((I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche , congelate o scongelate. Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime. Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca , congelata o scongelata della carne posta in vendita. Il ricongelamento e' consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta)) .